Statuti della SSS
Statuti della Società svizzera di storia (SSS)
Art. 1 Nome, sede, forma giuridica
1 Ai sensi dell’articolo 60 segg. del Codice civile svizzero, la Società svizzera di storia (SSS), fondata nel 1841 in quanto Società generale storica svizzera (SGSS), è un’associazione avente sede presso la Segreteria generale.
2 In quanto società scientifica specializzata appartiene all’Accademia svizzera di scienze umane e sociali (ASSU).
Art. 2 Obbiettivo
1 La SSS persegue i seguenti obbiettivi:
a. Sovvenzione delle scienze storiche, mediazione dei risultati della ricerca e della formazione storica;
b. Tutela degli interessi delle storiche e degli storici in Svizzera;
c. Tutela dell’indipendenza della ricerca storica;
d. Sviluppo delle condizioni di base per la ricerca e promozione dell’accesso alle fonti storiche;
e. Connessione di storiche e storici a livello nazionale e internazionale.
Art. 3 Affiliazione
1 Sia persone fisiche che giuridiche possono essere membri.
2 Membri che si sono rivelati particolarmente meritevoli nell’impegno per la SSS possono essere nominati membri d’onore.
3 L’affiliazione termina con il decesso, il recesso o la preclusione. In caso di preclusione sussiste possibilità di ricorso all’Assemblea generale.
Art. 4 Organi
1 Gli Organi della SSS sono:
a. l’Assemblea generale
b. la Direzione
c. l’Ufficio
d. il Consiglio di società
e. l’Organo di revisione
Art. 5 L’Assemblea generale
1 L’Assemblea generale è l’organo supremo della SSS.
2 È composta dall’insieme di tutti i membri.
3 L’Assemblea generale viene convocata dalla Direzione con un anticipo minimo di due settimane.
4 Venti membri o quattro Sezioni hanno facoltà, entro la fine della terza settimana dell’anno civile in corso, di richiedere l’aggiunta al programma di punti specifici da trattare.
5 Qualora non diversamente specificato, l’Assemblea generale delibera per maggioranza semplice. In caso di parità, la decisione finale spetta al/la Presidente.
6 L’Assemblea generale si riunisce:
a. in caso ordinario: una volta l’anno;
b. in caso straordinario: per decisione della Direzione o di 50 membri.
7 L’Assemblea generale:
a. stabilisce gli statuti;
b. elegge il/la Presidente, i membri della Direzione e l’Organo di revisione;
c. decide della creazione e della dissoluzione dei Dipartimenti;
d. decide dell’accettazione e dell’esclusione delle Sezioni;
e. approva il rapporto annuale, i conti e il bilancio finale;
f. determina il preventivo di bilancio;
g. stabilisce i contributi dei membri;
h. nomina i membri d’onore.
Art. 6 La Direzione
1 La Direzione è l’organo esecutivo della SSS.
2 È composto dal/la Presidente e dai Responsabili di Dipartimento.
3 La Direzione si costituisce in modo indipendente.
4 La Direzione rilascia un regolamento concernente l’organizzazione, che regola in modo particolare le competenze e gli obbiettivi dei Dipartimenti.
5 La Direzione:
a. dirige la SSS negli ambiti che esulano dalla competenza dell’Ufficio;
b. decide degli obbiettivi strategici della SSS;
c. delibera su accoglienza e esclusione dei membri;
d. elegge un/a vice Dirigente tra i Responsabili di Dipartimento e i membri fissi dei Dipartimenti;
e. sotto proposta del/la Presidente assume il/la Segretario/a generale;
f. nomina i membri delle Redazioni;
g. stabilisce salari e indennizzi;
h. deposita le richieste all’Assemblea generale;
i. emana i regolamenti;
j. prepara il preventivo di bilancio;
k. istituisce le commissioni, decide del loro mandato ed elegge i loro membri.
Art. 7 Ufficio
1 L’Ufficio è l’organo operativo della SSS.
2 È composto dal/la Presidente e dal/la Segretario/a generale.
3 L’Ufficio:
a. amministra gli affari della SSS;
b. dirige il personale;
c. convoca le sedute della Direzione, del Consiglio di società e dell’Assemblea generale.
Art. 8 Consiglio di società
1 Il Consiglio di società è l’organo di coordinazione dei Dipartimenti e delle Sezioni della SSS.
2 È composto dalla Direzione, dai/dalle vice Dirigenti di Dipartimento oltre che da due Rappresentanti per ogni Sezione.
3 Tre membri possono richiedere la convocazione di una seduta straordinaria.
4 Il Consiglio di società:
a. promuove i contatti tra Dipartimenti e Sezioni;
b. promuove i progetti tra Dipartimenti e Sezioni;
c. consiglia e sostiene gli altri organi nelle loro differenti attività;
d. funge da piattaforma di coordinazione per le richieste annuali delle Sezioni all’ASSU;
e. discute delle domande riguardanti le Sezioni della SSS all’Assemblea annuale dell’ASSU.
Art. 9 Organo di revisione
1 L’Organo di revisione è l’ente di controllo della SSS.
2 È composto da persone che non sono parte né della Direzione né del Consiglio di società.
3 Esamina i conti e ne fa rapporto all’Assemblea generale.
Art. 10 Dipartimenti
1 I Dipartimenti sono le unità di base della SSS.
2 Sono costituiti da membri della SSS nominati dalla Direzione.
3 I Dipartimenti si autogestiscono e lavorano nel loro ambito secondo gli obbiettivi strategici e i preventivi di bilancio fissati.
4 I Dipartimenti:
a. eleggono un vice Dirigente dei Responsabili di Dipartimento;
b. propongono alla Direzione l’elezione dei loro membri;
c. stilano annualmente il proprio programma e il preventivo di bilancio all’attenzione della Direzione;
d. redigono un rapporto annuale.
Art. 11 Sezioni
1 Le Sezioni sono entità specializzate in ambito storico, a carattere nazionale ed affiliate alla SSS.
2 Le relazioni delle singole Sezioni con la SSS sono regolate tramite contratto.
3 Ogni Sezione elegge due Rappresentanti al Consiglio di società. Uno/a di questi rappresenta la Sezione anche all’Assemblea generale.
4 La SSS non assume responsabilità finanziarie per gli obblighi delle Sezioni.
Art. 12 Precisazioni ulteriori
1 In ambito pubblico, la SSS è rappresentata dal/la Presidente o da una persona da questo/a delegata. Il/La Presidente firma congiuntamente ad un membro della Direzione o al/la Segretario/a generale i documenti legalmente vincolanti per la Società.
2 La SSS risponde dei suoi debiti attraverso gli averi dell’associazione; una responsabilità individuale dei membri è esclusa.
3 Il periodo di mandato in tutti gli organi della SSS è limitato a tre anni massimo. Per la promozione delle nuove leve accademiche e della rappresentatività, la SSS si impegna a rinnovare in modo regolare l’occupazione di tutte le proprie funzioni e organi.
4 Richieste di modifica degli Statuti devono essere allegate all’invito di partecipazione all’Assemblea generale. Per ogni decisione a questo riguardo serve una maggioranza dei due terzi dei voti dell’Assemblea generale.
5 Lo scioglimento della SSS o una fusione con un’altra società devono ottenere la maggioranza dei due terzi dei voti all’Assemblea generale. Una fusione può avvenire con un’unica persona giuridica con sede in Svizzera esonerata dall’obbligo di tassazione perché senza scopo di lucro o perché di pubblica utilità. Entro sei mesi deve essere convocata una sessione straordinaria dell’Assemblea generale che deve confermare la dissoluzione o la fusione con la maggioranza dei due terzi. Nel caso di uno scioglimento della SSS, entrate e capitale della SSS devono essere devoluti a una persona giuridica che abbia sede in Svizzera e che sia esonerata dall’obbligo di tassazione perché senza scopo di lucro o perché di pubblica utilità.
I presenti Statuti sono stati accettati dall’Assemblea generale durante la sessione del 5 aprile 2014. Sostituiscono gli Statuti del 7 aprile 2001. Le modifiche all’articolo 12, comma 5 sono state approvate dall’Assemblea generale del 17 settembre 2021. I Statuti entrano immediatamente in vigore.
Il Presidente
Sacha Zala
Il Segretario generale
Flavio Eichmann